Lo statuto

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
A.S.D. ORATORIO ROBBIANO.
Titolo 1: DENOMINZIONE, SEDE, SCOPO.
Art. 1
E’ costituita l’Associazione sportiva dilettantistica denominata A.S.D. Oratorio Robbiano.
L’Associazione ha sede legale in Robbiano di Giussano in via Montesanto 3 e sede operativa in Robbiano di Giussano in via Dante 12 ed ha durata illimitata.
I colori sociali dell’associazione sono il bianco ed il celeste.
Il Logo
Art.2
L’Associazione non persegue scopi di lucro ed è motivata dalla decisione dei soci di vivere l’esperienza sportiva secondo la visione cristiana dell’uomo e dello sport. L’associazione fa riferimento alla realtà educativa della parrocchia SS, Quirico e Giulitta di Robbiano (Comunità pastorale S. Paolo Giussano) e aderirà al CSI.
L’Associazione sportiva, inoltre, rispetta lo Statuto ed i Regolamenti del Comitato Olimpico Nazionale Italiano. L’Associazione potrà altresì aderire ad altri enti di promozione sportiva e federazioni sportive nazionali, per la partecipazione alle attività agonistiche da questi organizzate. L’attività sportiva dovrà svolgersi in coerenza con gli obiettivi pastorali ed educativi individuati nel progetto pastorale della parrocchia, nell’ambito della quale la predetta attività si inserisce, coordinandosi con le iniziative formative, educative e catechetiche rivolte a ragazzi e giovani.
Art. 3
Le finalità dell’Associazione sono : la proposta costante dello sport ai ragazzi e ai giovani, l’organizzazione di attività sportiva aperta a tutti, l’impegno affinchè, nel territorio in cui si opera, vengano istituiti servizi stabili per la pratica e l’assistenza dell’attività sportiva. L’Associazione potrà svolgere tutte le attività necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali. Potrà, a titolo meramente esemplificativo: organizzare squadre per la partecipazione alle attività sportive svolte dal CSI e da altri enti di promozione sportiva e federazioni nazionali di affiliazione; organizzare manifestazioni sportive anche in collaborazione con gli enti di promozione sportiva e federazioni di affiliazione, con enti privati e pubblici, anche internazionali; organizzare attività, iniziative, corsi e scuole di sport in favore dei propri soci. Potrà altresì utilizzare spazi ed impianti della parrocchia di Robbiano per lo svolgimento dell’attività istituzionale. Potrà, infine, intrattenere rapporti con Istituti di Credito, anche su basi passive.
 Art.4
L’Associazione cura la formazione di dirigenti ed allenatori anche in collaborazione col CSI, con la Parrocchia e con le altre realtà ecclesiali decanali e diocesane. Cura altresì la partecipazione dei propri soci a momenti formativi proposti dalla Parrocchia e a quelli realizzati in ambito decanale e diocesano, anche coinvolgendo i genitori dei ragazzi tesserati.
Titolo 2: I SOCI.
Art. 5
Possono essere soci dell’Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e ne accettano lo Statuto. Tutti i soci sono tenuti a tesserarsi al CSI.
La qualifica di socio si ottiene previa candidatura e approvazione della tale da parte del consiglio dell’associazione, che la dovrà discutere nella prima seduta successiva alla richiesta. Tutti i soci hanno medesimi diritti e parità di trattamento all’interno della società.
Art. 6
La partecipazione dei soci all’Associazione, non potrà essere temporanea. La domanda di ammissione presentata da coloro che non hanno raggiunto la maggiore età, deve essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.
Art. 7
Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa. I soci maggiorenni esercitano il diritto di voto nelle assemblee e possono far parte degli organismi associativi; i soci minorenni, partecipano alle assemblee con solo voto consultivo. I genitori dei soci minorenni, possono divenire soci dell’Associazione, alle condizioni e secondo le modalità di cui gli artt. 5 e 6, ivi compreso l’obbligo di tesserarsi. Essi avranno eguali diritti rispetto agli altri soci, ivi compreso il diritto di voto.
Art. 8
I soci hanno l’obbligo di rispettare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell’Associazione, di corrispondere le quote associative e di osservare le disposizioni statuarie e regolamentari del CSI e degli altri enti di promozione sportiva e federazioni sportive nazionali di affiliazione. Non è ammessa la trasferibilità e la rivalutazione delle quote e dei relativi diritti. Le prestazioni fornite dai soci, sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario.
Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute, secondo opportuni parametri validi per tutti i soci, preventivamente stabiliti dal Consiglio direttivo.
Art. 9
La qualità di soci si perde per: dimissione, espulsione, morosità e mancato rinnovo del tesseramento all’ente di affiliazione dell’Associazione. Il socio può essere espulso quando ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o morali all’Associazione. La morosità interviene quando il socio non versa la propria quota associativa entro un mese dalla data di scadenza stabilita dal Consiglio direttivo e resta inadempiente anche dopo l’ulteriore termine ingiunto dal Consiglio direttivo stesso. La morosità e l’espulsione sono deliberate dall’assemblea su proposta del Consiglio direttivo dopo aver ascoltato il socio interessato. Si applicano le eventuali procedure arbitrali e conciliative previste dagli Statuti e regolamenti del CSI.
Art. 10
La perdita, per qualsiasi causa, della qualità di socio, no dà diritto al rimborso di quanto versato all’Associazione.
Titolo 3: L’ASSEMBLEA
Art. 11
Gli Organi dell’Associazione sono: l’Assemblea dei soci, il Consiglio direttivo, il Presidente.
Art. 12
L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione. E’ convocata dal Presidente almeno una volta l’anno per l’approvazione del rendiconto e per affrontare le problematiche più rilevanti per la vita dell’Associazione, anche in riferimento alle finalità educative che l’Associazione si prefigge. E’ comunque convocata ogni volta che il Consiglio direttivo lo ritenga necessario, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un terzo dei soci purchè in regola con i versamenti delle quote associative.
Art. 13
La convocazione dell’Assemblea deve essere effettuata almeno otto giorni prima della data della riunione mediante comunicazione scritta ai soci e affissione dell’avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno.
Art. 14
Possono intervenire all’Assemblea, con diritto di voto, tutti i soci, purchè in regola col pagamento delle quote associative. Ogni socio ha diritto ad un solo voto e potrà farsi rappresentare, con delega scritta, da altro socio. Ogni socio può essere portatore di una sola delega.
Art. 15
In prima convocazione, l’Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero di soci presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un’ora. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo quanto disposto dall’Art. 16.
Art. 16
L’Assemblea dei soci approva annualmente il rendiconto; elegge il Consiglio direttivo, fissandone il numero dei componenti che non potranno essere meno di tre; delibera su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo, con particolare riferimento alla relazione morale sportiva; delibera i provvedimenti di espulsione proposti dal Consiglio direttivo. Le modifiche statuarie sono deliberate dall’Assemblea con voto favorevole di almeno la metà di tutti i soci, mentre lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione di patrimonio è deliberato con voto favorevole di almeno due terzi dei soci. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità, per estratto, mediante affissione nella sede sociale.
Titolo 4: IL CONSIGLIO DIRETTIVO ED IL PRESIDENTE.
Art. 17
Il Consiglio direttivo, è l’organo esecutivo dell’Associazione. Esso è composto da un minimo di tre membri. Tutti i componenti durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo, con solo voto consultivo e senza che concorra a formare numero legale, il consulente ecclesiastico, nella persona del Responsabile della pastorale giovanile della comunità pastorale S. Paolo Giussano o del vicario parrocchiale.
Art. 18
Il Consiglio direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. Spetta inoltre al Consiglio direttivo:
• Stabilire annualmente il calendario delle attività sportive ed associative, sentito il Parroco della comunità pastorale S. Paolo di Giussano o il Vicario parrocchiale o il consiglio dell’oratorio a ciò delegato, curando il coordinamento di tali attività con le iniziative pastorali.
• Fissare la data dell’assemblea annuale.
• Redigere il rendiconto.
• Predisporre la relazione dell’attività svolta.
• Deliberare sulla scelta dei tecnici
• Assicurare un corretto uso degli impianti sportivi in cui l’Associazione svolge le attività.
• Adottare tutte le misure necessarie allo svolgimento delle attività dell’associazione.
Art. 19
Il Presidente dell’Associazione è eletto dal Consiglio direttivo. Nell’ambito del Consiglio direttivo, potranno essere eletti uno o più Vice Presidenti e un Tesoriere.
Art. 20
Qualora durante il mandato, vengano a mancare uno o più consiglieri, si procederà alla sostituzione facendo subentrare i primi non eletti, che rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato del consigliere sostituito. Il Consiglio direttivo si considera decaduto quando vengano a mancare i due terzi dei suoi componenti. In questo caso, l’Assemblea, convocata dai membri ancora in carica, eleggerà i nuovi membri del Consiglio direttivo.
Art. 21
Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta all’anno ovvero ogni qual volta il Presidente lo riterrà necessario. Le cariche direttive sono a titolo gratuito. Gli amministratori non possono ricoprire cariche in altre società o associazioni sportive che partecipano con squadre in identiche discipline agonistiche.
Titolo 5: IL PATRIMONIO.
Art. 22
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote associative e di iscrizione versate dai soci, da eventuali contributi di privati o enti pubblici da eventuali beni acquisiti in proprietà dall’Associazione. Eventuali avanzi di gestione o fondi di riserva non potranno essere distribuiti sia in forma diretta che indiretta tra soci, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali.
Art. 23
L’esercizio sociale ha durata annuale, dal 1°Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Il Consiglio direttivo dovrà predisporre il rendiconto da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. Il rendiconto dovrà essere depositato presso la sede sociale, dove potrà essere liberamente visionato dai soci e trasmesso alla parrocchia.
Art. 24
Lo scioglimento dell’associazione è deliberato, su proposta del Consiglio direttivo, dall’Assemblea dei soci, con le maggioranze previste dall’Art. 16. Con la stessa modalità sono nominati i liquidatori. L’eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ad enti con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità individuati dall’Assemblea dei soci, sentito l’organismo di controllo di cui all’Art. 3, comma 190, della legge n°662 del 23 Dicembre 1996, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Titolo 6: NORME FINALI.
Art. 25
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti norme in materia di associazionismo e, in particolare, a quello sportivo dilettantistico, allo Statuto ed al regolamento del CSI e degli altri enti di promozione sportiva e federazioni sportive nazionali affiliate, nonché alle norme dell’ordinamento sportivo, quando applicabili.

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